Gli Organi di governo si avvalgono del Consiglio dei Direttori per le funzioni di cui all'art. 11, 1 della Legge fondamentale.
Il Consiglio è convocato dal Presidente in composizione plenaria o ristretta, ogni volta che egli lo ritenga opportuno. Il presidente può invitare alle riunioni del Consiglio persone o esperti esterni.
Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da disposizioni del Presidente.