Organismi operativi del Governatorato
Le Direzioni
1. Le Direzioni collaborano, nell’ambito delle rispettive competenze, con il Presidente, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale per lo svolgimento delle attività istituzionali dello Stato anche nelle aree indicate all’art. 1 della presente Legge.
2. Le Direzioni attuano le direttive degli Organi di governo ed esercitano le loro funzioni nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni di carattere generale e particolare.
3. Nello svolgimento dell’attività amministrativa e nella produzione ed erogazione di beni e servizi, le Direzioni, perseguendo gli obiettivi assegnati, assicurano efficacia ed efficienza.
4. Sono Direzioni:
a) la Direzione delle Infrastrutture e Servizi;
b) la Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici;
c) la Direzione dell’Economia;
d) la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile;
e) la Direzione di Sanità e Igiene;
f) la Direzione dei Musei e dei Beni Culturali;
g) la Direzione delle Ville Pontificie.
5. Il Presidente può attribuire alle Direzioni, per un tempo determinato, competenze ulteriori per il perseguimento di specifici obiettivi; a tal fine può costituire unità operative inter-direzionali.
6. L’organizzazione interna ed il funzionamento delle Direzioni sono disciplinati con Regolamenti.
(Articolo 7, della Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano N. CCLXXIV del 25 Novembre 2018).