Direzione delle Infrastrutture e Servizi
1. La Direzione delle Infrastrutture e Servizi comprende:
a) il settore delle Infrastrutture, a cui fanno capo gli uffici di Studio e Progettazione, di Edilizia, di Laboratorio ed Impiantistica, di Approvvigionamento e Magazzino centrale;
b) il servizio Giardini e Ambiente, la Floreria.
2. La Direzione cura, in particolare:
a) il catasto;
b) la progettazione e l’esecuzione dei lavori;
c) la manutenzione degli immobili di competenza del Governatorato;
d) la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione degli impianti tecnici, idraulici ed elettrici e la vigilanza sulla loro installazione, in collaborazione con le altre Direzioni interessate;
e) la vigilanza tecnica sull’attività edilizia;
f) la tutela dell’ambiente e dell’ecologia nello Stato, la manutenzione dei giardini, delle strade e delle fontane.
3. La Direzione formula pareri tecnici per il rilascio delle necessarie autorizzazioni relative alla progettazione ed esecuzione di lavori nelle aree di cui all’art. 1 della presente Legge. La Direzione può sovraintendere ai lavori, fatte salve le competenze della Direzione dei Musei e Beni Culturali e della Commissione permanente per la tutela dei monumenti storici ed artistici della Santa Sede.
4. Per la verifica dei luoghi e degli impianti, la Direzione può avvalersi della collaborazione del Corpo dei Vigili del Fuoco e, per quanto di competenza, della Direzione di Sanità e Igiene.
(Articolo 9, della Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano N. CCLXXIV del 25 Novembre 2018).