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Uffici Centrali

UFFICI CENTRALI

1. Sono Uffici Centrali: l’Ufficio Giuridico e l’Ufficio del Personale. Essi collaborano

direttamente con gli Organi di governo.

2. L’organizzazione interna ed il funzionamento degli Uffici Centrali sono disciplinati

con Regolamenti.

(Articolo 8, della Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano N. CCLXXIV del 25 Novembre 2018).

 

UFFICIO GIURIDICO

1. L’Ufficio Giuridico, quale Avvocatura dello Stato, cura l’assistenza legale del Governatorato ed esercita la rappresentanza ed il patrocinio in giudizio dello Stato; provvede alla tutela delle opere d’ingegno nel rispetto dei vincoli internazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge LXXI sulle Fonti del Diritto.

2. L’Ufficio elabora studi e progetti normativi che gli siano richiesti ed esprime pareri su questioni amministrative, su atti negoziali e contratti.

3. L’Ufficio, in particolare:

a) cura lo Stato Civile, l’Anagrafe ed i relativi adempimenti;

b) cura i seguenti Registri: Registro vaticano delle persone giuridiche civili, Registro vaticano delle persone giuridiche canoniche, Registro delle Organizzazioni di volontariato, Registro enti senza scopo di lucro, Registro Veicoli Vaticani, Registro navale vaticano, Registri della proprietà artistica e letteraria e della proprietà industriale;

c) cura l’Archivio e la Conservatoria degli atti pubblici e privati registrati;

d) predispone la documentazione ed effettua gli adempimenti che gli siano rimessi relativi a convenzioni internazionali applicate nello Stato;

e) svolge le funzioni notarili dello Stato e supporta l’attività dei Notari;

f) cura i contratti di assicurazione e relativa gestione.

4. L’organizzazione e la gestione dell’Albo dei Fornitori e la verifica dei requisiti richiesti sono affidate all’Ufficio Giuridico.

(Articolo 17, della Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano N. CCLXXIV del 25 Novembre 2018).

 

UFFICIO DEL PERSONALE

1. L’Ufficio del Personale coadiuva gli Organi di governo nella gestione del personale del Governatorato, esprime i pareri che gli siano richiesti e formula le relative proposte.

2. L’Ufficio, in particolare:

a) cura l’archivio e l’anagrafe del personale, aggiorna i fascicoli individuali, elabora gli stipendi, i contributi assistenziali e previdenziali e opera le relative procedure di contabilizzazione e pagamento;

b) controlla la corretta applicazione del Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e delle norme in materia di rapporti di lavoro;

c) cura la documentazione e la segreteria della Commissione per il Personale;

d) assiste gli Organi di governo nella selezione del personale e per il funzionamento della Commissione per la selezione del personale laico;

e) ai fini delle necessarie autorizzazioni degli Organi di governo, verifica l’esigenza e l’appropriatezza del ricorso a somministrazione di lavoro esterno; vigila sulla regolarità dei rapporti di lavoro del personale dipendente di imprese estere operanti nello Stato;

f) su indicazione degli Organi di governo promuove e programma la formazione e l’aggiornamento professionale.   

(Articolo 17, della Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano N. CCLXXIV del 25 Novembre 2018).

 

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