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Convenzione monetaria

CONVENZIONE MONETARIA tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano

(2010/C 28/05)
L’UNIONE EUROPEA, rappresentata dalla Commissione europea e dalla Repubblica italiana, e LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, rappresentato dalla Santa Sede ai sensi dell’articolo 3 del trattato del Laterano, considerando quanto segue:
(1) Il 1 o gennaio 1999 l’euro ha sostituito la moneta di ciascuno Stato membro partecipante alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, tra cui l’Italia, ai sensi al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998.
(2) Prima dell’introduzione dell’euro l’Italia e lo Stato della Città del Vaticano erano uniti da accordi bilaterali in materia monetaria, in particolare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa il 3 dicembre 1991.
(3) Nella dichiarazione n. 6 allegata all’atto finale del trattato sull’Unione europea si dichiara che la Comunità deve facilitare la rinegoziazione degli accordi vigenti con lo Stato della Città del Vaticano che risultasse necessaria a seguito dell’introduzione della moneta unica.
(4) Il 29 dicembre 2000 la Comunità europea rappresentata dalla Repubblica italiana in associazione con la Commissione e la BCE ha concluso una convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano.
(5) Conformemente alla presente convenzione monetaria, lo Stato della Città del Vaticano utilizza l’euro come sua moneta ufficiale e conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro. Esso assicura che le norme UE in materia di banconote e monete denominate in euro — comprese le norme in materia di protezione contro la falsificazione — siano applicabili nel suo territorio.
(6) La presente convenzione non impone alla BCE e alle banche centrali nazionali l’obbligo di includere gli strumenti finanziari dello Stato della Città del Vaticano negli elenchi dei valori mobiliari oggetto delle operazioni di politica monetaria del sistema europeo delle banche centrali.
(7) Viene istituito un comitato misto composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica italiana, della Commissione e della BCE con il compito di esaminare l’applicazione della presente convenzione, decidere il massimale annuo per le emissioni di monete, esaminare l’adeguatezza della proporzione minima di monete da introdurre al valore facciale e valutare le misure adottate dallo Stato della Città del Vaticano per l’attuazione della normativa UE in materia.
(8) La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente per la risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione della presente convenzione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Lo Stato della Città del Vaticano ha il diritto di utilizzare l’euro come propria moneta ufficiale, in conformità al regolamento (CE) n. 1103/97 e al regolamento (CE) n. 974/98. Lo Stato della Città del Vaticano conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro. IT 4.2.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 28/13

Articolo 2

Lo Stato della Città del Vaticano emette banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo solo dopo aver concordato con l’Unione europea le condizioni di tali emissioni. A decorrere dal 1 o gennaio 2010 l’emissione delle monete in euro è soggetta alle condizioni previste negli articoli che seguono.

Articolo 3

1. Il massimale annuo (in termini di valore) per l’emissione delle monete in euro da parte dello Stato della Città del Vaticano è calcolato dal comitato misto istituito dalla presente convenzione, quale somma di:

una parte fissa, il cui importo iniziale per il 2010 è fissato a 2 300 000 EUR. Il comitato misto può rivedere annualmente la parte fissa per tener conto sia dell’inflazione — sulla base dell’inflazione IAPC in Italia nell’anno n-1 — sia di eventuali sviluppi significativi sul mercato delle monete da collezione in euro,
una parte variabile, corrispondente al numero medio pro capite di monete emesse della Repubblica italiana nell’anno n-1 moltiplicato per il numero di abitanti dello Stato della Città del Vaticano.


2. Lo Stato della Città del Vaticano può inoltre emettere una moneta commemorativa ovvero da collezione speciale in Sede Vacante. Qualora a seguito dell’emissione speciale l’emissione complessiva dovesse superare il massimale fissato al paragrafo 1, il valore dell’emissione speciale verrà conteggiato sulla parte rimanente del massimale dell’anno precedente ovvero a riduzione del massimale dell’anno successivo.

Articolo 4

1. Le monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato l’euro, per quanto concerne il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.
2. Lo Stato della Città del Vaticano notifica preventivamente la faccia nazionale delle sue monete in euro alla Commissione, che ne verifica la conformità alle norme UE.

Articolo 5

1. Le monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano sono coniate dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato della Repubblica italiana. 2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato della Città del Vaticano può far coniare le sue monete da una zecca UE che conia monete in euro diversa da quella menzionata al paragrafo 1, previo accordo del comitato misto.

Articolo 6

1. Il volume delle monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica italiana ai fini dell’approvazione da parte della Banca centrale europea del volume complessivo del conio effettuato dalla Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Lo Stato della Città del Vaticano comunica ogni anno alla Repubblica italiana, entro e non oltre il 1 o settembre, il volume e il valore nominale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell’anno successivo. Notifica inoltre alla Commissione le previste condizioni di emissione delle monete.
3. Lo Stato della Città del Vaticano comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 per l’anno 2010 al momento della firma della presente convenzione. IT C 28/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.2.2010. Fatta salva l’emissione di monete da collezione, lo Stato della Città del Vaticano mette in circolazione al valore facciale almeno il 51 % delle monete in euro emesse ogni anno. Il comitato misto esamina ogni cinque anni l’adeguatezza della proporzione minima di monete da introdurre al valore facciale e può decidere di aumentarla.

Articolo 7

Lo Stato della Città del Vaticano può emettere monete da collezione in euro. Esse sono incluse nel massimale annuo di cui all’articolo 3. L’emissione delle monete da collezione in euro da parte dello Stato della Città del Vaticano è effettuata in linea con gli orientamenti UE per le monete da collezione in euro, che prevedono, in particolare, l’adozione di caratteristiche tecniche, caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare tali monete da quelle destinate alla circolazione. 2. Le monete da collezione emesse dallo Stato della Città del Vaticano non hanno corso legale nell’Unione europea.

Articolo 8

1. Lo Stato della Città del Vaticano si impegna ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell’allegato alla presente convenzione, in materia di: a) banconote e monete in euro; b) prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni e i requisiti in materia di comunicazione statistica. Se e quando un settore bancario verrà creato nello Stato della Città del Vaticano, l’elenco di atti giuridici e di norme di cui all’allegato verrà integrato per includervi la normativa UE in materia bancaria e finanziaria e gli atti giuridici e le norme della BCE, in particolare i requisiti in materia di comunicazione statistica.  Gli atti giuridici e le norme di cui al paragrafo 1 sono attuati dallo Stato della Città del Vaticano entro i termini specificati nell’allegato.
2. Ogni anno la Commissione modifica l’allegato per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell’UE e delle modifiche introdotte negli atti vigenti. Il comitato misto fissa quindi termini appropriati e ragionevoli per l’attuazione da parte dello Stato della Città del Vaticano dei nuovi atti giuridici e delle norme aggiunti all’allegato. 4. L’allegato aggiornato viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Articolo 9

 Gli istituti finanziari aventi sede nello Stato della Città del Vaticano possono avere accesso ai sistemi di regolamento interbancario e ai sistemi di pagamento e di regolamento dell’area euro a condizioni adeguate fissate dalla Banca d’Italia, in accordo con la Banca centrale europea.

Articolo 10

1. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha la competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dall’applicazione della presente convenzione e che non possano essere risolte in seno al comitato misto.
2. L’Unione europea (agendo su raccomandazione della delegazione UE in seno al comitato misto) o lo Stato della Città del Vaticano possono rivolgersi alla Corte di giustizia se ritengono che l’altra parte non abbia rispettato un obbligo previsto dalla presente convenzione. La sentenza della Corte è obbligatoria per le parti, che devono, adottano le misure necessarie per conformarvisi entro il termine fissato dalla Corte nella sentenza stessa.
3. Se l’Unione europea o lo Stato della Città del Vaticano non adotta le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nel termine prescritto, l’altra parte può porre fine immediatamente alla convenzione. IT 4.2.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 28/15

Articolo 11

1. È istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano e dell’Unione europea. La delegazione dell’UE si compone di rappresentanti della Commissione e della Repubblica italiana, nonché di rappresentanti della Banca centrale europea. La delegazione dell’Unione europea adotta il suo regolamento interno per consenso.
2. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all’anno. La presidenza viene esercitata alternativamente per un periodo di un anno da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante dello Stato della Città del Vaticano. Il comitato misto adotta le sue decisioni all’unanimità.
3. Il comitato misto procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni di cui agli articoli 3, 6 e 8. Esso esamina le misure adottate dallo Stato della Città del Vaticano e cerca di risolvere eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente accordo.
4. L’Unione europea esercita per prima la presidenza del comitato misto con l’entrata in vigore del presente accordo, ai sensi dell’articolo 13. Articolo 12 Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, ogni parte può porre fine alla presente convenzione con un preavviso di un anno. Articolo 13 Il presente accordo entra in vigore il 1 o gennaio 2010. Articolo 14 La convenzione monetaria del 29 dicembre 2000 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. I riferimenti alla convenzione del 29 dicembre 2000 si intendono fatti alla presente convenzione. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.

 Per l’Unione europea   Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione europea

Per lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede Sua eccellenza l'Arcivescovo André DUPUY Nunzio Apostolico presso l’Unione europea

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