Les dispositions législatives sont promulguées aussi bien par le Souverain Pontife que, en son nom, par la Commission pontificale pour l'Etat de la Cité du Vatican, qui promulgue également les règlements généraux. Les unes et les autres sont publiées dans un supplément spécial dse Acta Apostolicae Sedis, qui est le Bulletin officiel du Saint-Siège.
L’exercice de la fonction exécutive est confié au Cardinal Président de la Commission pontificale pour l'Etat de la Cité du Vatican, qui, à ce titre, prend le nom de « Président du Gouvernorat ».
Les collaborateurs directs du Président du Gouvernorat sont le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint.
Les Directions et les Bureaux centraux qui forment la structure du Gouvernorat dépendent du Président.
Dans l'élaboration des lois, et dans d'autres matière d'une importance particulière, la Commission pontificale et le Président du Gouvernorat peuvent avoir recours à l'assistance du Conseiller général et des Conseillers d'Etat.
Dans la Loi fondamentale de l'Etat de la Cité du Vatican, du 13 mai 2023, les Fonctions législative et exécutive sont ainsi présentées :
« LA FONCTION LÉGISLATIVE
ARTICLE 7
La fonction législative, sauf dans les cas où le Souverain Pontife entend se la réserver, est exercée par la Commission pontificale pour l'Etat de la Cité du Vatican.
ARTICLE 8
ARTICLE 9
ARTICLE 10
ARTICLE 11
ARTICLE 12
ARTICLE 13
ARTICLE 14
Le budget est soumis au contrôle et à la vérification comptable d'un Collège composé de trois membres, nommés pour trois ans par la Commission pontificale, à laquelle il fait son rapport.
LA FONCTION EXÉCUTIVE
ARTICLE 15
ARTICLE 16
ARTICLE 17
Le Secrétaire général adjoint collabore avec le Président et le Secrétaire général, exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées, supervise la préparation et la rédaction des actes et de la correspondance. Il remplace le Secrétaire général en cas d'absence ou d'empêchement, ou par délégation de celui-ci.
ARTICLE 18
ARTICLE 19
ARTICLE 20
Le Président du Gouvernorat, outre l'utilisation du Corps de gendarmerie, pour assurer la sécurité et la police, peut demander l'assistance de la Garde suisse pontificale ».
Le disposizioni legislative sono emanate tanto dal Sommo Pontefice, quanto, a Suo nome, dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, che promulga anche i regolamenti generali. Le une e gli altri sono pubblicati in uno speciale supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, che è il Bollettino Ufficiale della Santa Sede.
L’esercizio della funzione esecutiva è demandato al Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, il quale, in tale veste, assume il nome di “Presidente del Governatorato”.
Collaboratori immediati del Presidente del Governatorato sono il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale.
Dal Presidente dipendono le Direzioni e gli Uffici Centrali in cui il Governatorato è organizzato.
Nell’elaborazione delle leggi, e in altre materie di particolare importanza, la Pontificia Commissione ed il Presidente del Governatorato possono avvalersi dell’assistenza del Consigliere Generale e dei Consiglieri dello Stato.
Nella Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 13 maggio 2023, le Funzioni legislativa ed esecutiva sono così delineate:
ARTICOLO 7
La funzione legislativa, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Sé stesso, è esercitata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.
ARTICOLO 8
1. La Pontificia Commissione è composta da Cardinali, tra cui il Presidente, e da altri membri, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Pontificia Commissione è presieduta dal primo dei Cardinali Membri con maggiore anzianità di nomina e poi di età.
ARTICOLO 9
1. La Pontificia Commissione esercita i poteri che le sono attribuiti in conformità alle
leggi e alle altre disposizioni normative.
2. Le adunanze della Pontificia Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente. Partecipano, con funzioni consultive, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale del Governatorato. Possono essere consultati componenti di organismi dello Stato, di Istituzioni della Curia Romana o altri esperti.
3. La Pontificia Commissione disciplina, con apposito regolamento, il proprio funzionamento.
ARTICOLO 10
1. La Pontificia Commissione approva le leggi e le altre disposizioni normative. Per l’elaborazione dei relativi progetti, si avvale della collaborazione dei Consiglieri dello Stato, dell’Ufficio Giuridico del Governatorato o di altri esperti.
2. Prima della promulgazione, le leggi approvate dalla Pontificia Commissione sono sottoposte alla diretta considerazione del Sommo Pontefice.
3. L’interpretazione autentica delle leggi dello Stato è riservata alla Pontificia Commissione.
4. La Pontificia Commissione emana regolamenti generali nelle materie che non sono riservate alla legge o per la disciplina di materie per quali la legge rinvia a regolamenti fissandone i principi.
ARTICOLO 11
1. Il Presidente della Pontificia Commissione può emanare ordinanze, decreti e altre disposizioni, in attuazione di norme legislative o regolamentari.
2. In casi di urgente necessità, il Presidente può emanare decreti aventi forza di legge i quali, tuttavia, perdono efficacia se non sono convertiti in legge dalla Pontificia Commissione entro novanta giorni dalla pubblicazione.
ARTICOLO 12
1. Il Consigliere Generale e i Consiglieri dello Stato sono nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio e costituiscono un Collegio. Svolgono, anche individualmente, funzioni consultive nell’elaborazione delle leggi, degli altri atti normativi e funzioni esecutive.
2. Il Consigliere Generale organizza l’attività e presiede le riunioni del Collegio dei Consiglieri dello Stato.
3. Al Collegio può essere sottoposta dal Presidente del Governatorato, anche su istanza di un’istituzione della Santa Sede, la richiesta di parere per un dubbio di diritto, tale da non richiedere un’interpretazione autentica. Tali pareri possono assumere la forma di dichiarazioni o note esplicative.
ARTICOLO 13
1. La Pontificia Commissione, in conformità alle regole di contabilità, delibera annualmente, con atti aventi forza di legge, il bilancio preventivo e il consuntivo; inoltre delibera il piano finanziario triennale. Sottopone questi atti direttamente all’approvazione del Sommo Pontefice.
2. Il bilancio assicura l’equilibrio delle entrate e delle uscite e si ispira ai principi di chiarezza, di trasparenza e di correttezza.
3. In caso di necessità, il Presidente può disporre con decreto spostamenti di risorse tra i capitoli di bilancio, mantenendo l’equilibrio dei saldi e tenendo conto della sostenibilità nel tempo.
ARTICOLO 14
Il bilancio è sottoposto al controllo e alla verifica contabile di un Collegio, composto da tre membri, nominati per un triennio dalla Pontificia Commissione, alla quale riferisce.
ARTICOLO 15
1. Il Presidente della Pontificia Commissione è il Presidente del Governatorato ed esercita la funzione esecutiva in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative.
2. Il Presidente si avvale del Governatorato, i cui organi di governo e organismi concorrono all’esercizio della funzione esecutiva dello Stato, che si esercita negli ambiti previsti dall’art. 4.
3. Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal Presidente, a seconda del loro rilievo, al Sommo Pontefice o all'esame della Pontificia Commissione.
ARTICOLO 16
1. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente, eccetto per quanto riguarda l’emanazione di disposizioni aventi forza di legge e l’adozione di altri atti normativi.
3. Il Segretario Generale rappresenta lo Stato quando è previsto da leggi o regolamenti o per delega del Presidente. Sovraintende all’esecuzione delle leggi e all’adozione di altri atti normativi e attua le decisioni e le direttive del Presidente.
ARTICOLO 17
Il Vice Segretario Generale collabora con il Presidente e il Segretario Generale, svolge le altre funzioni a lui attribuite, sovraintende alla preparazione e alla redazione degli atti e della corrispondenza. Sostituisce il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento o per delega dello stesso.
ARTICOLO 18
1. È competenza propria ed esclusiva dello Stato assicurare le dotazioni, le infrastrutture, i servizi e le forniture, avendo a riferimento l’art. 6 del Trattato lateranense, per le necessità proprie e della Santa Sede.
2. Il Governatorato provvede alla loro acquisizione, distribuzione ed erogazione alle istituzioni dello Stato e della Santa Sede.
ARTICOLO 19
1. L’organizzazione e le funzioni del Governatorato sono disciplinate dalla Legge sul Governo e da regolamenti adottati dalla Pontificia Commissione o dal suo Presidente.
2. Il Governatorato, con la propria struttura amministrativa, provvede, come compito proprio ed esclusivo, che esercita negli ambiti previsti all’art. 4:
a) alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla protezione civile;
b) alla tutela della salute, della sanità, dell’igiene pubblica, dell’ambiente e dell’ecologia;
c) alle attività economiche, ai servizi postali, filatelici e doganali;
d) ad ogni infrastruttura di connettività e di rete, all’attività edilizia, agli impianti tecnici, idraulici, elettrici e alla loro vigilanza e manutenzione;
e) alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione del complesso artistico dei Musei Vaticani, nonché alla sovraintendenza sui beni dell’intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico;
f) ad ogni altra funzione prevista dalla legge o da altre disposizioni normative.
ARTICOLO 20
Il Presidente del Governatorato, oltre ad avvalersi del Corpo della Gendarmeria, ai fini della sicurezza e della polizia, può richiedere l’assistenza della Guardia Svizzera Pontificia”.
Las disposiciones legislativas son promulgadas tanto por el Sumo Pontífice como, en su nombre, por la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, que también promulga los reglamentos generales. Ambas se publican en un suplemento especial de las Acta Apostolicae Sedis, que es el Boletín Oficial de la Santa Sede.
El ejercicio de la función ejecutiva se confía al Cardenal Presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, quien, como tal, asume el nombre de “Presidente de la Gobernación”.
Los colaboradores inmediatos del Presidente de la Gobernación son el Secretario General y el Vicesecretario General.
Del Presidente dependen las Direcciones y Oficinas Centrales en las que se organiza la Gobernación.
En la elaboración de las leyes, y en otras materias de particular importancia, la Comisión Pontificia y el Presidente de la Gobernación pueden contar con la asistencia del Consejero General y de los Consejeros del Estado.
En la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, del 13 de mayo de 2023, las Funciones legislativa y ejecutiva se describen de la siguiente manera:
ARTÍCULO 7
La función legislativa, excepto en los casos en que el Sumo Pontífice tenga la intención de reservarse para sí mismo, es ejercida por la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano.
ARTÍCULO 8
ARTÍCULO 9
Secretario General de la Gobernación. Podrán ser consultados los miembros de organismos del Estado, de Instituciones de la Curia Romana u otros expertos.
funcionamiento.
ARTÍCULO 10
ARTÍCULO 11
ARTÍCULO 12
ARTÍCULO 13
ARTÍCULO 14
Los estados financieros están sujetos al control y a la verificación contable de un Colegio, compuesto por tres miembros, nombrados por tres años por la Comisión Pontificia, a la que informa.
ARTÍCULO 15
ARTÍCULO 16
ARTÍCULO 17
El Vicesecretario General colabora con el Presidente y el Secretario General, desempeña las demás funciones que se le atribuyen, supervisa la preparación y redacción de las actas y la correspondencia. Sustituye al Secretario General en caso de ausencia o impedimento o por delegación del mismo.
ARTÍCULO 18
ARTÍCULO 19
ARTÍCULO 20
El Presidente de la Gobernación, además de hacer uso del Cuerpo de Gendarmería, a efectos de seguridad y policía, puede solicitar la asistencia de la Guardia Suiza Pontificia”.