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A un anno dall'entrata in vigore della nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano

Una riforma nelle riforme

Un anno è trascorso da quando la Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano è entrata in vigore: 7 giugno 2023-7 giugno 2024. Papa Francesco, l'ha emanata il 13 maggio 2023, nella festa della Beata Vergine Maria di Fatima. Essa ha sostituito quella del 26 novembre 2000 di San Giovanni Paolo II che, a sua volta, aveva sostituito quella emanata il 7 giugno 1929 da Pio XI.

È Papa Francesco a spiegare nell'introduzione alla nuova Legge i principi che hanno portato alla sua stesura e alla sua promulgazione: “Chiamato ad esercitare in forza del munus petrino poteri sovrani anche sullo Stato della Città del Vaticano che, il Trattato lateranense ha posto come strumento per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza e per garantirle la sovranità anche nel campo internazionale, ho ritenuto necessario emanare una nuova Legge Fondamentale per rispondere alle necessità dei nostri giorni”.

Essa trae ispirazione, quindi, dalle riforme promosse nel pontificato e dalla necessità di aprirsi a un rinnovato impegno missionario della Chiesa intera.

Come nella Legge del 2000, il Papa ha confermato “la pienezza della potestà di governo” del Sommo Pontefice “che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario”.

Vengono anche ribadite “la singolare peculiarità e l’autonomia dell’ordinamento giuridico vaticano”. Quest'ultimo è distinto da quello della Curia Romana. Viene confermata anche la competenza dello Stato sulle zone extra territoriali, cioè, come evidenzia il Papa nell'introduzione:  “Agli Organi di governo e a quanti, con diverse funzioni di responsabilità e animati da vero spirito ecclesiale, svolgono stabilmente il loro servizio per lo Stato, questo strumento conferisce l'esercizio di ogni potere conseguente sul territorio, definito dal Trattato lateranense, e negli immobili e nelle aree dove operano istituzioni dello Stato o della Santa Sede e sono vigenti, in forza del diritto internazionale, garanzie e immunità personali e funzionali”.

La nuova Legge adotta una novità che non è solo terminologica, ma soprattutto sostanziale e giuridica. In effetti, solo al Pontefice viene attribuito il termine “potere”; ad ogni altro organismo o organo dello Stato è attribuito l’esercizio di “funzioni”: legislativa, esecutiva e giudiziaria.

In questo senso, la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, a cui si fa riferimento dagli articoli 7-14, assume una nuova conformazione. Non è più una Commissione esclusivamente cardinalizia, ma su nomina del Pontefice, possono farne parte membri del Popolo di Dio di diverso status e genere. Diventa così una Commissione mista, aperta anche ai laici.

Il ruolo e la natura del Presidente della Pontificia Commissione - incarico riservato a un Cardinale, e in sua assenza o impedimento al porporato più anziano prima per nomina poi per età - viene stabilito dall'articolo 15, dove si fa riferimento alla funzione esecutiva. Si specifica che il Presidente della Pontificia Commissione “è il Presidente del Governatorato ed esercita la funzione esecutiva in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative”. Al numero 2 dello stesso articolo si precisa che: “Il Presidente si avvale del Governatorato, i cui organi di governo e organismi concorrono all’esercizio della funzione esecutiva dello Stato, che si esercita negli ambiti previsti dall’art. 4”. Così, al Presidente non è solo attribuita la funzione esecutiva, ma anche il controllo e il collegamento tra Pontificia Commissione e Governatorato. In effetti, al numero 3, si spiega che “Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal Presidente, a seconda del loro rilievo, al Sommo Pontefice o all'esame della Pontificia Commissione”. All'articolo 16, si stabilisce una preziosa collaborazione: “Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni”. La Legge determina anche il ruolo del Vice Segretario Generale, il quale collabora con il Presidente e il Segretario Generale, “svolge le altre funzioni a lui attribuite, sovraintende alla preparazione e alla redazione degli atti e della corrispondenza. Sostituisce il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento o per delega dello stesso”, come annotato all'articolo 17. 

All'articolo 10, al numero 3, il Legislatore ha voluto che l’interpretazione autentica delle leggi dello Stato sia riservata alla Pontificia Commissione. Un'altra novità è quella introdotta all'articolo 12: “Il Consigliere Generale e i Consiglieri dello Stato sono nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio e costituiscono un Collegio. Svolgono, anche individualmente, funzioni consultive nell’elaborazione delle leggi, degli altri atti normativi e funzioni esecutive”. Di fatto, la Commissione è assistita dai consiglieri dello Stato costituiti in un apposito Collegio.

Per quanto riguarda il Governatorato, Papa Francesco nell'introduzione alla Legga sottolinea che esso “con la propria struttura organizzativa concorre alla missione propria dello Stato ed è al servizio del Successore di Pietro, a cui direttamente risponde”.

All'articolo 6, si precisa che la rappresentanza dello Stato della Città del Vaticano nei rapporti con gli Stati e con altri soggetti di diritto internazionale, nelle relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, sono riservate al Sommo Pontefice che le esercita mediante la Segreteria di Stato. Si evidenzia, però, al numero 2, che “Negli altri casi la rappresentanza è esercitata dal Presidente del Governatorato”, e al numero 3, che il Governatorato partecipa “alle Istituzioni internazionali delle quali la Santa Sede è membro in nome e per conto dello Stato”. Ancora al numero 4, esso “mantiene rapporti e sottoscrive, con organismi ed enti esteri, atti necessari per assicurare gli approvvigionamenti, i collegamenti, le dotazioni e i servizi pubblici, avendo a riferimento l’art. 6 del Trattato lateranense”. 

Il Governatorato, inoltre, con la propria struttura amministrativa, provvede, come compito proprio ed esclusivo, che esercita negli ambiti previsti all’articolo 4: “a) alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla protezione civile; b) alla tutela della salute, della sanità, dell’igiene pubblica, dell’ambiente e dell’ecologia; c) alle attività economiche, ai servizi postali, filatelici e doganali; d) ad ogni infrastruttura di connettività e di rete, all’attività edilizia, agli impianti tecnici, idraulici, elettrici e alla loro vigilanza e manutenzione; e) alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione del complesso artistico dei Musei Vaticani, nonché alla sovraintendenza sui beni dell’intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico; f) ad ogni altra funzione prevista dalla legge o da altre disposizioni normative”.

Dal punto di vista della trasparenza e correttezza in ambito economico, la nuova Legge prevede un bilancio dello Stato vincolato a criteri di contabilità internazionale e di programmazione. Infatti, la Commissione delibera il piano finanziario triennale sottoponendo “questi atti direttamente all’approvazione del Sommo Pontefice”. Il bilancio deve assicurare “l’equilibrio” di entrate e uscite" e ispirarsi ai “principi di chiarezza, di trasparenza e di correttezza” (articolo 13). Allo stesso tempo, il Legislatore ha individuato una modalità di controllo e di verifica attraverso un Collegio: “Il bilancio è sottoposto al controllo e alla verifica contabile di un Collegio, composto da tre membri, nominati per un triennio dalla Pontificia Commissione, alla quale riferisce (articolo14). Nella Legge fondamentale del 2000 era stabilito che i bilanci, dopo l’approvazione da parte della Commissione, fossero sottoposti al Papa “per tramite della Segreteria di Stato”.

La nuova Legge fondamentale, con i suoi 24 articoli, conferisce così una costitutiva fisionomia allo Stato, stabilendone competenze e l’esercizio delle funzioni. Essa incorpora e completa anche provvedimenti già emanati negli anni precedenti ed entrati in vigore nello Stato.

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